Art. 5

Proseguimento dell’attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri

In vigore dal 3 ago 2012
Proseguimento dell’attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri Con riferimento a un aeromobile che non si può considerare dotato di un certificato di omologazione rilasciato in conformità dell’, paragrafo 1, lettera a), per il quale uno Stato membro abbia rilasciato un certificato di aeronavigabilità prima che il regolamento (CE) n. 1702/2003 diventasse applicabile in tale Stato membro (4), che risultava presente nel registro di detto Stato membro a quella data e nel registro di uno Stato membro al 28 marzo 2007, le apposite specifiche di aeronavigabilità emanate in conformità del presente regolamento laddove si ritengono costituite dalla combinazione di quanto segue: a) la scheda tecnica di omologazione e la scheda tecnica acustica di omologazione, o documenti equivalenti, dello Stato di progettazione, a condizione che lo Stato di progettazione abbia concluso con l’Agenzia un accordo di lavoro, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 216/2008, ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità del progetto di detto aeromobile; b) i requisiti per la protezione ambientale elencati nell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili all’aeromobile in questione; c) le informazioni obbligatorie trasmesse dallo Stato di progettazione per garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità.
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Proseguimento dell’attività di taluni aeromobili registrati negli Stati membri (Art. 5 Regolamento (UE) 2012/748) — Testo vigente | Portale Normativo