Art. 4
Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare
In vigore dal 3 ago 2012
Mantenimento della validità dei certificati di omologazione supplementare
1. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA o alle procedure nazionali applicabili e in relazione alle modifiche dei prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, e qualora il certificato supplementare di omologazione o le modifiche fossero validi al 28 settembre 2003, si supporrà che il certificato supplementare di omologazione o le modifiche siano stati rispettivamente rilasciati e ammesse in conformità al presente regolamento.
2. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari per i quali al 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione supplementari e in relazione altresì alle modifiche di grande entità ai prodotti proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 fosse in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili, si procede come segue:
a)
qualora un processo di certificazione sia stato portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato viene utilizzato come riferimento;
b)
non si applicano i punti 21.A.113 lettere a) e b) dell’allegato I (parte 21);
c)
la certificazione di base applicabile è quella fissata dalla JAA o, ove applicabile, dagli Stati membri alla data della richiesta del certificato di omologazione supplementare o dell’approvazione della modifica di grande entità;
d)
le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia al fine di conformarsi al punto 21.A.115(a) dell’allegato I (parte 21).
Storico versioni
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