Art. 9
Imprese di produzione
In vigore dal 3 ago 2012
Imprese di produzione
1. Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all’allegato I (parte 21).
2. In deroga al paragrafo 1, il produttore, la cui principale sede di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte o la pertinenza a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che:
a)
lo Stato sia lo Stato di produzione; e
b)
l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo di conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.
3. Le approvazioni dell’impresa di produzione rilasciate da uno Stato membro ai sensi delle procedure JAA applicabili prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.
Storico versioni
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