Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
In vigore dal 3 ago 2012
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, in conformità con l’, paragrafo 5, e l’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando:
a)
il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati;
b)
il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e di certificati di riammissione in servizio;
c)
il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione;
d)
la dimostrazione di osservanza dei requisiti per la protezione ambientale;
e)
il rilascio di certificati acustici;
f)
l’identificazione di prodotti, parti e pertinenze;
g)
l’omologazione di determinate parti e pertinenze;
h)
la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;
i)
l’emissione di direttive di navigabilità.
2. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
a)
per «JAA» si intendono le «autorità aeronautiche comuni» (Joint Aviation Authorities);
b)
per «JAR» si intendono le «norme aeronautiche comuni» (Joint Aviation Requirements);
c)
per «parte 21» si intendono i requisiti e le procedure per la certificazione dell’aeromobile, dei prodotti, delle parti, delle pertinenze e delle organizzazioni di progettazione e produzione stabilite nell’allegato I del presente regolamento;
d)
per «parte M» si intendono i requisiti di aeronavigabilità applicabili adottati in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008;
e)
«sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;
f)
«articolo»: qualsiasi parte o pertinenza idonea all’impiego in aeromobili civili;
g)
«ETSO»: European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall’«Agenzia europea per la sicurezza aerea» (in prosieguo l’«Agenzia») al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;
h)
«EPA»: European Part Approval. Lo «European Part Approval» di un articolo significa che l’articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO;
i)
«aeromobile ELA1», indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:
i)
un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
ii)
un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;
iii)
un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;
iv)
un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas;
j)
«aeromobile ELA2», indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:
i)
un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
ii)
un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;
iii)
un aerostato;
iv)
un aerostato ad aria calda;
v)
un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
—
peso statico massimo 3 %,
—
spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),
—
progettazione convenzionale e semplice: della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,
—
comandi non servoassistiti;
vi)
un velivolo ad ala rotante ultraleggero.
Storico versioni
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