Art. 1 · Campo di applicazione e definizioni

Art. 1

Campo di applicazione e definizioni

In vigore dal 3 ago 2012
Campo di applicazione e definizioni 1.   Il presente regolamento, in conformità con l’, paragrafo 5, e l’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando: a) il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati; b) il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e di certificati di riammissione in servizio; c) il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione; d) la dimostrazione di osservanza dei requisiti per la protezione ambientale; e) il rilascio di certificati acustici; f) l’identificazione di prodotti, parti e pertinenze; g) l’omologazione di determinate parti e pertinenze; h) la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione; i) l’emissione di direttive di navigabilità. 2.   Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni: a) per «JAA» si intendono le «autorità aeronautiche comuni» (Joint Aviation Authorities); b) per «JAR» si intendono le «norme aeronautiche comuni» (Joint Aviation Requirements); c) per «parte 21» si intendono i requisiti e le procedure per la certificazione dell’aeromobile, dei prodotti, delle parti, delle pertinenze e delle organizzazioni di progettazione e produzione stabilite nell’allegato I del presente regolamento; d) per «parte M» si intendono i requisiti di aeronavigabilità applicabili adottati in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008; e) «sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove vengono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento; f) «articolo»: qualsiasi parte o pertinenza idonea all’impiego in aeromobili civili; g) «ETSO»: European Technical Standard Order. Lo «European Technical Standard Order» è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall’«Agenzia europea per la sicurezza aerea» (in prosieguo l’«Agenzia») al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto; h) «EPA»: European Part Approval. Lo «European Part Approval» di un articolo significa che l’articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO; i) «aeromobile ELA1», indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente: i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore; ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg; iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati; iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas; j) «aeromobile ELA2», indica il seguente aeromobile leggero europeo con conducente: i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore; ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg; iii) un aerostato; iv) un aerostato ad aria calda; v) un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti: — peso statico massimo 3 %, — spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta), — progettazione convenzionale e semplice: della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti, — comandi non servoassistiti; vi) un velivolo ad ala rotante ultraleggero.
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