Art. 8
Audizione
In vigore dal 16 lug 2012
Audizione
1. Se i titolari di certificati lo richiedono, l’Agenzia offre loro la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso di un’audizione.
2. Ove necessario l’Agenzia può invitare le autorità aeronautiche nazionali o qualunque altro soggetto a partecipare alle audizioni.
3. Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona può essere sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenendo conto dell’interesse legittimo dei titolari di certificati e di altri soggetti alla tutela dei propri segreti commerciali e di altre informazioni riservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:646:oj#art-8