Art. 7

Comunicazione degli addebiti

In vigore dal 16 lug 2012
Comunicazione degli addebiti 1.   Ove abbia accertato i fatti e stabilito che vi sono motivi per continuare il procedimento, l'Agenzia notifica per iscritto una comunicazione degli addebiti al titolare del certificato. La comunicazione degli addebiti contiene: (a) gli addebiti mossi al titolare del certificato, specificando le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 o delle sue norme attuative che si considerano violate e le prove su cui si basano gli addebiti; (b) l’indicazione che possono essere irrogate multe o sanzioni pecuniarie periodiche. 2.   Al momento della notifica della comunicazione degli addebiti, l’Agenzia invita il titolare del certificato a rispondere presentando osservazioni scritte. Essa provvede a tale invito per iscritto, indicando il termine entro il quale devono essere presentate le osservazioni.
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Comunicazione degli addebiti (Art. 7 Regolamento (UE) 2012/646) — Testo vigente | Portale Normativo