Art. 8 · Audizione

Art. 8

Audizione

In vigore dal 16 lug 2012
Audizione 1.   Se i titolari di certificati lo richiedono, l’Agenzia offre loro la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso di un’audizione. 2.   Ove necessario l’Agenzia può invitare le autorità aeronautiche nazionali o qualunque altro soggetto a partecipare alle audizioni. 3.   Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona può essere sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenendo conto dell’interesse legittimo dei titolari di certificati e di altri soggetti alla tutela dei propri segreti commerciali e di altre informazioni riservate.
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