Art. 25

Termini di prescrizione per la riscossione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche

In vigore dal 16 lug 2012
Termini di prescrizione per la riscossione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche 1.   Il diritto di avviare il procedimento di recupero scade un anno dopo che la decisione di cui all’ o all’ è diventata definitiva. 2.   La prescrizione per il recupero di multe e sanzioni pecuniarie periodiche è interrotta da ogni atto compiuto dalla Commissione, o da uno Stato membro su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione della multa o della sanzione pecuniaria periodica. 3.   Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine da principio. 4.   La prescrizione relativa al recupero di multe e sanzioni pecuniarie periodiche è sospesa: (a) durante il periodo consentito per il pagamento; (b) durante il periodo in cui l’esecuzione è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea.
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Termini di prescrizione per la riscossione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche (Art. 25 Regolamento (UE) 2012/646) — Testo vigente | Portale Normativo