Art. 13

Multe e sanzioni pecuniarie periodiche e importi massimi

In vigore dal 16 lug 2012
Multe e sanzioni pecuniarie periodiche e importi massimi 1.   Quando, in seguito alla deliberazione prevista nella sezione 2, considera che il titolare del certificato abbia violato dolosamente o colposamente il regolamento (CE) n. 216/2008 o le sue norme di attuazione, la Commissione può adottare una decisione irrogante una multa non superiore al 4 % del reddito annuale o del fatturato realizzato dal titolare del certificato nell’esercizio finanziario precedente. 2.   Quando il titolare del certificato non abbia cessato la violazione al momento in cui è stata adottata la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione può, nella stessa decisione, irrogare sanzioni pecuniarie periodiche non superiori al 2,5 % del reddito o del fatturato medio giornaliero realizzato dal titolare del certificato nel precedente esercizio finanziario. Tali sanzioni pecuniarie periodiche possono essere irrogate per il periodo decorrente dalla data di notifica della decisione fino al giorno in cui viene posto fine alla violazione. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per esercizio finanziario precedente si intende l’esercizio finanziario che precede la data della decisione di cui al paragrafo 1. 4.   Le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche hanno natura amministrativa. 5.   La decisione che irroga multe o sanzioni pecuniarie periodiche costituisce titolo esecutivo.
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Multe e sanzioni pecuniarie periodiche e importi massimi (Art. 13 Regolamento (UE) 2012/646) — Testo vigente | Portale Normativo