Art. 12
Inchieste supplementari
In vigore dal 16 lug 2012
Inchieste supplementari
Vista la relazione dell’Agenzia, considerate le osservazioni del titolare del certificato presentate in base a tale relazione e ogni altra informazione pertinente, la Commissione può concludere che sono necessarie ulteriori informazioni. In tal caso essa può rinviare il fascicolo all’Agenzia. La Commissione indica chiaramente all’Agenzia gli elementi fattuali che questa deve ulteriormente esaminare e propone, se del caso, eventuali mezzi istruttori a tal fine, come previsto dal regolamento (CE) n. 216/2008. La sezione 1 del capo II del presente regolamento si applica allo svolgimento delle inchieste supplementari.
Storico versioni
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