Art. 25
Termini di prescrizione per la riscossione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche
In vigore dal 16 lug 2012
Termini di prescrizione per la riscossione di multe e sanzioni pecuniarie periodiche
1. Il diritto di avviare il procedimento di recupero scade un anno dopo che la decisione di cui all’ o all’ è diventata definitiva.
2. La prescrizione per il recupero di multe e sanzioni pecuniarie periodiche è interrotta da ogni atto compiuto dalla Commissione, o da uno Stato membro su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione della multa o della sanzione pecuniaria periodica.
3. Ogni interruzione fa nuovamente decorrere il termine da principio.
4. La prescrizione relativa al recupero di multe e sanzioni pecuniarie periodiche è sospesa:
(a)
durante il periodo consentito per il pagamento;
(b)
durante il periodo in cui l’esecuzione è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Storico versioni
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