Art. 20

Accesso al fascicolo

In vigore dal 16 lug 2012
Accesso al fascicolo 1.   In seguito alla notifica di cui all’ il titolare del certificato ha il diritto, a richiesta, di accedere ai documenti e agli altri materiali costituiti dalla Commissione e dall’Agenzia e addotti a prova della violazione ipotizzata. 2.   I documenti ottenuti accedendo al fascicolo devono essere usati esclusivamente per procedimenti giudiziari o amministrativi volti all’applicazione del presente regolamento.
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Accesso al fascicolo (Art. 20 Regolamento (UE) 2012/646) — Testo vigente | Portale Normativo