Art. 18

Complementarietà dei procedimenti

In vigore dal 16 lug 2012
Complementarietà dei procedimenti Ai fini dell’avvio e dello svolgimento del procedimento per inottemperanza, la Commissione e l’Agenzia tengono conto: (a) di qualsiasi procedimento per inottemperanza avviato o concluso da uno Stato membro o da un paese terzo nei confronti dello stesso titolare del certificato e basato sugli stessi motivi giuridici e gli stessi fatti; nonché (b) di qualsiasi procedimento avviato dall’Agenzia ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 nei confronti dello stesso titolare del certificato, basato sugli stessi motivi giuridici e sugli stessi fatti, e inteso a modificare, limitare, sospendere o revocare il certificato in questione.
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Complementarietà dei procedimenti (Art. 18 Regolamento (UE) 2012/646) — Testo vigente | Portale Normativo