Art. 20 · Accesso al fascicolo

Art. 20

Accesso al fascicolo

In vigore dal 16 lug 2012
Accesso al fascicolo 1.   In seguito alla notifica di cui all’ il titolare del certificato ha il diritto, a richiesta, di accedere ai documenti e agli altri materiali costituiti dalla Commissione e dall’Agenzia e addotti a prova della violazione ipotizzata. 2.   I documenti ottenuti accedendo al fascicolo devono essere usati esclusivamente per procedimenti giudiziari o amministrativi volti all’applicazione del presente regolamento.
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