Art. 9
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 lug 2012
Disposizioni transitorie
1. L’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 2, non si applicano agli apparecchi di illuminazione anteriormente al 1o marzo 2014.
2. L’, paragrafo 1, lettere c) e d), e l’, paragrafo 1, lettere da a) a c), non si applicano al materiale pubblicitario stampato e al materiale promozionale tecnico stampato pubblicati anteriormente al 1o marzo 2014.
3. Le lampade di cui all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/11/CE immesse sul mercato anteriormente al 1o settembre 2013 sono conformi alle disposizioni della stessa direttiva.
4. Le lampade di cui all’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/11/CE, conformi alle disposizioni del presente regolamento e immesse sul mercato o offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate anteriormente al 1o settembre 2013, sono considerate conformi ai requisiti della direttiva 98/11/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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