Art. 3

Responsabilità dei fornitori

In vigore dal 12 lug 2012
Responsabilità dei fornitori 1.   I fornitori di lampade elettriche immesse sul mercato come prodotti singoli si assicurano che: a) sia disponibile una scheda di prodotto come indicato nell’allegato II; b) il fascicolo tecnico, di cui all’allegato III, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta; c) qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo per una lampada specifica, indichi la classe di efficienza energetica; d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una lampada specifica, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale lampada; e) se la lampada è destinata ad essere commercializzata attraverso un punto di vendita, sull’esterno dell’imballaggio individuale deve essere apposta o stampata un’etichetta realizzata nel formato e con le informazioni di cui all’allegato I.1 e sull’imballaggio, al di fuori dell’etichetta, deve essere riportata la potenza nominale della lampada. 2.   I fornitori di apparecchi di illuminazione destinati alla commercializzazione per gli utilizzatori finali si assicurano che: a) il fascicolo tecnico, di cui all’allegato III, sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta; b) le informazioni contenute nell’etichetta di cui all’allegato I.2 siano fornite nelle seguenti situazioni: i) in qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all’energia o al prezzo per un apparecchio di illuminazione specifico; ii) in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una data lampada che ne descriva i parametri tecnici specifici. In questi casi le informazioni possono essere presentate in formati diversi da quelli riportati all’allegato I.2, ad esempio in formato esclusivamente testuale; c) se l’apparecchio di illuminazione è destinato ad essere commercializzato attraverso un punto di vendita, ai rivenditori deve essere messa a disposizione, a titolo gratuito e in formato elettronico o cartaceo, un’etichetta realizzata nel formato e con le informazioni di cui all’allegato I; se il fornitore opta per un sistema di consegna in cui le etichette sono fornite esclusivamente su richiesta del rivenditore, il fornitore deve fornire le etichette sollecitamente una volta ricevuta tale richiesta; d) se l’apparecchio di illuminazione è immesso sul mercato in un imballaggio per utilizzatori finali comprendente lampade elettriche che l’utilizzatore finale può sostituire nell’apparecchio di illuminazione, l’imballaggio originale di tali lampade è contenuto nell’imballaggio dell’apparecchio di illuminazione. In caso contrario, all’interno o all’esterno dell’imballaggio dell’apparecchio di illuminazione devono essere riportate, in una qualche forma, le informazioni indicate sull’imballaggio originale della lampada e prescritte dal presente regolamento e dai regolamenti della Commissione che stabiliscono requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade a norma della direttiva 2009/125/CE. I fornitori di apparecchi di illuminazione destinati ad essere commercializzati attraverso un punto di vendita, e che forniscono informazioni a norma del presente regolamento, sono ritenuti conformi agli obblighi che incombono loro in quanto distributori in relazione ai requisiti di informazione del prodotto per le lampade di cui ai regolamenti della Commissione che stabiliscono requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade a norma della direttiva 2009/125/CE.
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