Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 12 lug 2012
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura e di presentazione di informazioni di prodotto supplementari relative a lampade elettriche quali:
a)
lampade a filamento;
b)
lampade fluorescenti;
c)
lampade a scarica ad alta intensità;
d)
lampade e moduli LED.
Il presente regolamento fissa inoltre requisiti in materia di etichettatura degli apparecchi di illuminazione progettati per funzionare con tali lampade e commercializzati per gli utilizzatori finali, compresi gli apparecchi di illuminazione integrati in altri prodotti che non dipendono dall’alimentazione elettrica per espletare la loro funzione primaria durante l’uso (ad esempio, mobili).
2. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento i seguenti prodotti:
a)
lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lumen;
b)
lampade e moduli LED commercializzati per funzionare con batterie;
c)
lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l’illuminazione, quali:
i)
emissione di luce in quanto agente in processi chimici o biologici (ad esempio, polimerizzazione, terapia fotodinamica, orticultura, cura degli animali domestici, prodotti contro gli insetti);
ii)
cattura e proiezione di immagini (flash per macchine fotografiche, fotocopiatrici, videoproiettori);
iii)
riscaldamento (ad esempio, lampade a infrarossi);
iv)
segnalazione (ad esempio, lampade segnaletiche negli aeroporti).
Questi moduli e lampade LED non sono esclusi quando sono commercializzati a fini di illuminazione;
d)
lampade e moduli LED commercializzati con parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati ad essere asportati dall’utilizzatore finale, tranne quando sono venduti, dati in locazione o in locazione-vendita ovvero esposti separatamente all’utilizzatore finale, ad esempio come pezzi di ricambio;
e)
lampade e moduli LED commercializzati come parte di un prodotto il cui scopo primario non è l’illuminazione. Tuttavia se sono venduti, dati in locazione o in locazione-vendita ovvero esposti separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;
f)
lampade e moduli LED non conformi ai requisiti applicabili nel 2013 e 2014, conformemente ai regolamenti che attuano la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
g)
apparecchi di illuminazione progettati per funzionare esclusivamente con le lampade e moduli LED elencati ai punti da a) a c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2012:874:oj#art-1