Art. 80

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67

In vigore dal 4 lug 2012
Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
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Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67 (Art. 80 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo