Art. 79
Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
In vigore dal 4 lug 2012
Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’, paragrafo 2
1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l’elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all’, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l’elenco.
3. La Commissione pubblica l’elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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