Art. 77

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

In vigore dal 4 lug 2012
Informazioni messe a disposizione dei cittadini Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di successioni, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di successioni e al tipo di autorità competente a ricevere dichiarazioni di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima ovvero di rinuncia ad essi. Gli Stati membri forniscono altresì schede informative che indichino tutti i documenti o le informazioni abitualmente richiesti ai fini della registrazione dei beni immobili situati nel loro territorio. Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.
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