Art. 7

Competenza in caso di scelta di legge

In vigore dal 4 lug 2012
Competenza in caso di scelta di legge Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’ sono competenti a decidere sulla successione: a) se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’; b) se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; oppure c) se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell’organo giurisdizionale adito.
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Competenza in caso di scelta di legge (Art. 7 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo