Art. 7
Competenza in caso di scelta di legge
In vigore dal 4 lug 2012
Competenza in caso di scelta di legge
Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’ sono competenti a decidere sulla successione:
a)
se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’;
b)
se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; oppure
c)
se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell’organo giurisdizionale adito.
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