Art. 5

Accordi di scelta del foro

In vigore dal 4 lug 2012
Accordi di scelta del foro 1.   Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’ è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione. 2.   L’accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo.
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Accordi di scelta del foro (Art. 5 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo