Art. 61

Esecutività delle transazioni giudiziarie

In vigore dal 4 lug 2012
Esecutività delle transazioni giudiziarie 1.   Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d’origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 3, lettera b), l’organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 3.   L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’ o dell’ rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:650:oj#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esecutività delle transazioni giudiziarie (Art. 61 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo