Art. 60

Esecutività degli atti pubblici

In vigore dal 4 lug 2012
Esecutività degli atti pubblici 1.   L’atto pubblico esecutivo nello Stato membro d’origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58. 2.   Ai fini dell’, paragrafo 3, lettera b), l’autorità che ha redatto l’atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 3.   L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’ o dell’ rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione dell’atto pubblico è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
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Esecutività degli atti pubblici (Art. 60 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo