Art. 6
Intese e misure da adottare in relazione alla vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione
In vigore dal 29 giu 2012
Intese e misure da adottare in relazione alla vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione
[, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012]
1. I paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono le intese e le misure da adottare in relazione alla vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione ai fini dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012.
2. Per intese e misure standard di localizzazione si intendono intese, conferme e misure che comprendono tutti i seguenti elementi:
(a)
conferma di localizzazione: conferma ricevuta dal terzo, prima che la persona fisica o giuridica effettui la vendita allo scoperto, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità dei titoli azionari per il regolamento alla scadenza prevista, tenuto conto dell'importo della vendita prevista e delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale il titolo azionario è localizzato;
(b)
conferma di messa in attesa dei titoli azionari (put on hold confirmation): conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ha messo in attesa per la persona in questione almeno il numero di titoli azionari richiesti.
3. Per intese e misure standard di localizzazione infragiornaliera (same day locate) si intendono intese, conferme e misure che comprendono tutti i seguenti elementi:
(a)
richiesta di conferma: il terzo chiede alla persona fisica o giuridica di confermare che la vendita allo scoperto sarà coperta da acquisti effettuati il giorno della vendita allo scoperto;
(b)
conferma di localizzazione: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità dei titoli azionari per il regolamento alla scadenza prevista, tenuto conto dell'importo della vendita prevista e delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale i titoli azionari sono localizzati;
(c)
conferma della facilità di prestito o di acquisto: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il titolo azionario è facilmente ottenibile per il prestito o l'acquisto nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta dei titoli azionari oppure, in assenza di tale conferma da parte del terzo, attestante che esso ha almeno messo in attesa il numero richiesto di titoli azionari per la persona fisica o giuridica;
(d)
monitoraggio: impegno, da parte della persona fisica o giuridica, a monitorare l'importo delle vendite allo scoperto non coperte da acquisti;
(e)
istruzioni in caso di mancata copertura: impegno, da parte della persona fisica o giuridica, ad inviare prontamente istruzioni al terzo, nel caso in cui la vendita allo scoperto eseguita non venga coperta da acquisti effettuati lo stesso giorno, affinché esso provveda a procurare i titoli azionari necessari per coprire la vendita allo scoperto, al fine di garantire il regolamento alla scadenza prevista.
4. Per intese e misure relative alla facilità di prestito o di acquisto si intendono intese, conferme e misure che, quando la persona fisica o giuridica sottoscrive una vendita allo scoperto di titoli azionari rispondenti ai requisiti di liquidità di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (4), o di altri titoli azionari che compongono il principale indice di borsa nazionale così come determinato dall'autorità competente interessata di ciascuno Stato membro e costituiscono lo strumento finanziario sottostante di un contratto derivato ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione, includono i seguenti elementi:
(a)
conferma di localizzazione: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità dei titoli azionari per il regolamento alla scadenza prevista, tenuto conto dell'importo della vendita prevista e delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale il titolo azionario è localizzato;
(b)
conferma della facilità di prestito o di acquisto: conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il titolo azionario è facilmente ottenibile per il prestito o l'acquisto nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta dei titoli azionari oppure, in assenza di tale conferma da parte del terzo, attestante che esso ha almeno messo in attesa il numero richiesto di titoli azionari per la persona fisica o giuridica; e
(c)
istruzioni di copertura: nel caso in cui la vendita allo scoperto eseguita non venga coperta da acquisti o prestiti, impegno della persona fisica o giuridica ad inviare prontamente istruzioni al terzo affinché esso provveda a procurare i titoli azionari necessari per coprire la vendita allo scoperto, al fine di garantire il regolamento alla scadenza prevista.
5. Le intese, le conferme e le istruzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono fornite su supporto durevole dal terzo alla persona fisica o giuridica come prova dell'esistenza delle intese, delle conferme e delle istruzioni.
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