Art. 12

Casi specifici di riesame dei titoli azionari esentati

In vigore dal 29 giu 2012
Casi specifici di riesame dei titoli azionari esentati 1.   L'autorità competente interessata che determina se la sede principale di negoziazione di un titolo azionario è ubicata al di fuori dall'Unione a seguito di una delle circostanze di cui al paragrafo 2: (a) assicura che i calcoli per la determinazione della sede principale di negoziazione vengano effettuati appena possibile dopo il verificarsi della circostanza in questione e riguardino il periodo di due anni che precede la data del calcolo; (b) notifica all'AESFEM i risultati dei calcoli appena possibile e, se del caso, prima della data di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione ubicata nell'Unione. L'elenco sottoposto a riesame ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione da parte dell'AESFEM. 2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano quando: (a) i titoli azionari di una società sono revocati dalla negoziazione in via permanente nella sede principale di negoziazione ubicata al di fuori dell'Unione; (b) i titoli azionari di una società sono revocati dalla negoziazione in via permanente in una sede di negoziazione ubicata nell'Unione; (c) i titoli azionari di una società precedentemente ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ubicata al di fuori dell'Unione sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione ubicata nell'Unione.
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Casi specifici di riesame dei titoli azionari esentati (Art. 12 Regolamento (UE) 2012/827) — Testo vigente | Portale Normativo