Art. 10
Data di notifica all'AESFEM
In vigore dal 29 giu 2012
Data di notifica all'AESFEM
Le autorità competenti interessate notificano all'AESFEM i titoli azionari per i quali la sede principale di negoziazione è ubicata al di fuori dell'Unione almeno 35 giorni di calendario prima del termine iniziale d'applicazione del regolamento (UE) n. 236/2012 e successivamente, a partire dal marzo 2014, ogni due anni, il giorno precedente il primo giorno di negoziazione del mese di marzo.
Storico versioni
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