Art. 7
Intese da concludere con terzi in relazione al debito sovrano
In vigore dal 29 giu 2012
Intese da concludere con terzi in relazione al debito sovrano
[, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012]
1. I paragrafi da 2 a 5 stabiliscono le intese da concludere con terzi in relazione al debito sovrano ai fini dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 236/2012.
2. Per intesa standard di localizzazione del debito sovrano si intende la conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante che il terzo ritiene di poter avere la disponibilità del debito sovrano per il regolamento alla scadenza prevista e nell'importo richiesto dalla persona fisica o giuridica, tenuto conto delle condizioni di mercato, e indicante il periodo per il quale il debito sovrano è localizzato.
3. Per intesa di conferma a tempo determinato si intende l'intesa in base alla quale la persona fisica o giuridica dichiara al terzo che la vendita allo scoperto sarà coperta da acquisti lo stesso giorno della vendita allo scoperto e il terzo conferma, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, di avere la ragionevole aspettativa che il debito sovrano possa essere acquistato nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta del debito sovrano il giorno in cui la vendita allo scoperto viene effettuata.
4. Per conferma di pronti contro termine incondizionata si intende la conferma con la quale il terzo attesta, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, la sua ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza, sulla base della sua partecipazione ad un meccanismo strutturale che sia organizzato o gestito da una banca centrale, ad un organismo di gestione del debito o ad un sistema di regolamento titoli in grado di garantire l'accesso incondizionato al debito sovrano in questione per un importo coerente con l'importo della vendita allo scoperto.
5. Per conferma della facilità di prestito o di acquisto del debito sovrano si intende la conferma ricevuta dal terzo, prima che la vendita allo scoperto venga effettuata, attestante la sua ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza, sulla base del fatto che il debito sovrano in questione è facilmente ottenibile per il prestito o l'acquisto nella quantità necessaria, tenuto conto delle condizioni di mercato e di altre informazioni disponibili al terzo sull'offerta di debito sovrano.
6. Le intese, le conferme e le istruzioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono fornite su supporto durevole dal terzo alla persona fisica o giuridica come prova dell'esistenza delle intese, delle conferme e delle istruzioni.
Storico versioni
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