Art. 7

Accuratezza

In vigore dal 21 giu 2012
Accuratezza I gestori e gli operatori aerei assicurano che i valori delle emissioni non siano sistematicamente e coscientemente inaccurati. Essi individuano e contengono il più possibile ogni eventuale fonte di inaccuratezza. Esercitano inoltre la dovuta diligenza affinché il calcolo e la misura delle emissioni siano quanto più possibile accurati.
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Accuratezza (Art. 7 Regolamento (UE) 2012/601) — Testo vigente | Portale Normativo