Art. 7
Accuratezza
In vigore dal 21 giu 2012
Accuratezza
I gestori e gli operatori aerei assicurano che i valori delle emissioni non siano sistematicamente e coscientemente inaccurati.
Essi individuano e contengono il più possibile ogni eventuale fonte di inaccuratezza.
Esercitano inoltre la dovuta diligenza affinché il calcolo e la misura delle emissioni siano quanto più possibile accurati.
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