Art. 6
Coerenza, comparabilità e trasparenza
In vigore dal 21 giu 2012
Coerenza, comparabilità e trasparenza
1. Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono coerenti e comparabili nel tempo. A tal fine, i gestori e gli operatori aerei usano le stesse metodologie di monitoraggio e gli stessi insiemi di dati, con riserva di eventuali modifiche e deroghe approvate dall’autorità competente.
2. I gestori e gli operatori aerei determinano, registrano, compilano, analizzano e documentano in maniera trasparente i dati relativi al monitoraggio, compresi i riferimenti, le ipotesi, i dati relativi all’attività, i fattori di emissione, i fattori di ossidazione e i fattori di conversione, con modalità che consentano al responsabile della verifica e all’autorità competente di replicare la determinazione delle emissioni.
Storico versioni
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