Art. 7 · Accuratezza

Art. 7

Accuratezza

In vigore dal 21 giu 2012
Accuratezza I gestori e gli operatori aerei assicurano che i valori delle emissioni non siano sistematicamente e coscientemente inaccurati. Essi individuano e contengono il più possibile ogni eventuale fonte di inaccuratezza. Esercitano inoltre la dovuta diligenza affinché il calcolo e la misura delle emissioni siano quanto più possibile accurati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:601:oj#art-7