Art. 4
Conformità delle petroliere monoscafo alle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente
In vigore dal 13 giu 2012
Conformità delle petroliere monoscafo alle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente
1. Nessuna petroliera è autorizzata ad operare battendo la bandiera di uno Stato membro o ad accedere, indipendentemente dalla sua bandiera, ai porti o ai terminali in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato membro a meno che non sia una petroliera a doppio scafo.
2. In deroga al paragrafo 1, le petroliere della categoria 2 o 3 che dispongano unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio non utilizzato per il trasporto di petrolio e percorrente l’intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongano di spazi a doppio scafo non utilizzati per il trasporto di petrolio e percorrenti l’intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfino le condizioni per l’esenzione dalle disposizioni della regola 20.1.3 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono continuare ad operare, fino alla data anniversario del varo della nave nel 2015 o fino alla data in cui la nave raggiunge l’età di venticinque anni dalla consegna, a seconda di quale data sia anteriore.
3. Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro a meno che non sia una petroliera a doppio scafo.
Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti è autorizzata, indipendentemente dalla sua bandiera, ad accedere a o uscire da porti o terminali in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato membro o a gettare l’ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a meno che non sia una petroliera a doppio scafo.
4. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dal paragrafo 3 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.
Storico versioni
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