Art. 3

Definizioni

In vigore dal 13 giu 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «convenzione MARPOL 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo del 1978, nella sua versione aggiornata; 2)   «petroliera»: una nave cisterna per il trasporto di idrocarburi quale definita nella regola 1.5 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; 3)   «portata lorda»: la portata lorda quale definita nella regola 1.23 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; 4)   «petroliera di categoria 1»: una petroliera di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che non soddisfi i requisiti prescritti dalle regole da 18.1 a 18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e 35.3 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; 5)   «petroliera di categoria 2»: una petroliera di portata lorda pari o superiore a 20 000 tonnellate il cui carico sia costituito da petrolio greggio, olio combustibile, combustibile pesante per motori diesel o olio lubrificante, nonché petroliera di portata lorda pari o superiore a 30 000 tonnellate il cui carico sia costituito da idrocarburi diversi da quelli sopra specificati, che soddisfi i requisiti prescritti dalle regole da 18.1 a 18.9, da 18.12 a 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 e 35.3 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; ogni petroliera di Categoria 2 è provvista di cisterne a zavorra segregata sistemate a fini di protezione (SBT/PL); 6)   «petroliera di categoria 3»: una petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, ma inferiore alla portata lorda specificata ai punti 4 e 5; 7)   «petroliera monoscafo»: una petroliera che non soddisfa i requisiti in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alle regole 19 e 28.6 dell’allegato I della convenzione MARPOL73/78; 8)   «petroliera a doppio scafo»: a) una petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa i requisiti in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alle regole 19 e 28.6 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 ovvero i requisiti prescritti dalla regola 20.1.3 del medesimo allegato; o b) una petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate, ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o di spazi a doppio fondo rispondenti ai requisiti di cui alla regola 19.6.1 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, nonché di cisterne o di spazi laterali sistemati conformemente alla regola 19.3.1 e rispondenti al requisito in materia di distanza w di cui alla regola 19.6.2; 9)   «età»: l’età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna; 10)   «combustibili pesanti per motori diesel»: i combustibili per motori diesel quali definiti dalla regola 20 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; 11)   «oli combustibili»: i distillati pesanti o i residui del petrolio greggio o le miscele di tali prodotti, quali definiti dalla regola 20 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; 12)   «prodotti petroliferi pesanti»: a) il petrolio greggio con una densità, alla temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m3 (che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7); b) i prodotti petroliferi diversi dal petrolio greggio, con una densità, alla temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m3 o con una viscosità cinematica, alla temperatura di 50 °C, superiore a 180 mm2/s (che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180 cSt); c) bitume e catrame e relative emulsioni.
Storico versioni

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