Art. 2
Ambito d’applicazione
In vigore dal 13 giu 2012
Ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate:
a)
che battono la bandiera di uno Stato membro;
b)
che, indipendentemente dalla loro bandiera, accedono a un porto o ad un terminale in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l’ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
Ai fini dell’, paragrafo 3, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate.
2. Il presente regolamento non si applica a navi da guerra o ausiliarie o ad altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali. Gli Stati membri si impegnano, per quanto ragionevole e praticabile, a rispettare il presente regolamento per le navi di cui al presente paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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