Art. 62

Condivisione dei dati

In vigore dal 22 mag 2012
Condivisione dei dati 1.   Per evitare sperimentazioni su animali, i test sui vertebrati ai fini del presente regolamento sono svolti soltanto in caso di assoluta necessità. I test sui vertebrati non sono ripetuti ai fini del presente regolamento. 2.   Chiunque intenda eseguire test o studi («potenziale richiedente»): a) chiede, in caso di dati che prevedono esperimenti sui vertebrati; e b) può chiedere, in caso di dati che non prevedono esperimenti sui vertebrati, all’Agenzia con richiesta scritta se tali test o studi siano già stati presentati all’Agenzia o a un’autorità competente in relazione a una precedente domanda a norma del presente regolamento o della direttiva 98/8/CE. L’Agenzia verifica se tali test o studi siano già stati presentati. Qualora tali test o studi siano già stati presentati all’Agenzia o a un’autorità competente in relazione a una domanda precedente, a norma del presente regolamento o della direttiva 98/8/CE, l’Agenzia comunica senza indugio al potenziale richiedente il nome e i dati di contatto del soggetto che ha trasmesso i dati e del proprietario dei dati. Il soggetto che ha trasmesso i dati agevola all’occorrenza i contatti fra il potenziale richiedente e il proprietario dei dati. Qualora i dati acquisiti tramite tali test o studi siano ancora protetti a norma dell’, il potenziale richiedente: a) chiede, in caso di dati che prevedono esperimenti sui vertebrati, e b) può chiedere, in caso di dati che non prevedono esperimenti sui vertebrati, al proprietario dei dati tutti i dati scientifici e tecnici relativi ai test e agli studi in questione, nonché l’autorizzazione a far riferimento a tali dati al momento della presentazione di domande a norma del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:528:oj#art-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo