Art. 61

Lettera di accesso

In vigore dal 22 mag 2012
Lettera di accesso 1.   Una lettera di accesso contiene almeno le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del proprietario dei dati e del beneficiario; b) il nome del principio attivo o del biocida per il quale è autorizzato l’accesso ai dati; c) la data dalla quale ha effetto la lettera di accesso; d) un elenco dei dati presentati a cui la lettera di accesso concede diritti di citazione. 2.   La revoca di una lettera di accesso non ha effetto sulla validità dell’autorizzazione rilasciata sulla base della lettera di accesso in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:528:oj#art-61

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Lettera di accesso (Art. 61 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo