Art. 52

Periodo di tolleranza

In vigore dal 22 mag 2012
Periodo di tolleranza Fatto salvo l’, se un’autorità competente, o la Commissione nel caso di un biocida autorizzato al livello dell’Unione, revoca o modifica un’autorizzazione o decide di non rinnovarla, concede un periodo di tolleranza per lo smaltimento, la messa a disposizione sul mercato e l’uso delle giacenze, tranne nel caso in cui l’ulteriore messa a disposizione sul mercato o l’ulteriore uso del biocida costituirebbero un rischio inaccettabile per la salute umana, la salute animale o l’ambiente. Il periodo di tolleranza non supera 180 giorni per la messa a disposizione sul mercato e ulteriori 180 giorni per lo smaltimento e l’uso delle giacenze dei biocidi interessati.
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Periodo di tolleranza (Art. 52 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo