Art. 51

Modalità di applicazione

In vigore dal 22 mag 2012
Modalità di applicazione Al fine di garantire un approccio armonizzato riguardo alla revoca e alla modifica delle autorizzazioni, la Commissione stabilisce modalità di applicazione degli articoli da 47 a 50 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3. Le modalità di cui al primo comma del presente articolo si basano, tra l’altro, sui seguenti principi: a) si applica una procedura semplificata di notifica per le modifiche amministrative; b) è stabilito un periodo di tempo ridotto per la valutazione di modifiche limitate; c) in caso di modifiche di grande entità, il periodo di valutazione è proporzionale alla portata della modifica proposta.
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Modalità di applicazione (Art. 51 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo