Art. 4
Condizioni per l’approvazione
In vigore dal 22 mag 2012
Condizioni per l’approvazione
1. Un principio attivo è approvato per un periodo iniziale di durata non superiore a dieci anni, se si può supporre che almeno un biocida che lo contiene rispetti i criteri stabiliti all’, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto dei fattori di cui all’, paragrafi 2 e 5. Un principio attivo contemplato dall’ può essere approvato solo per un periodo iniziale non superiore a cinque anni.
2. L’approvazione di un principio attivo è limitata ai tipi di prodotto per i quali sono stati forniti dati pertinenti a norma dell’.
3. L’approvazione specifica le seguenti condizioni, ove opportuno:
a)
il grado minimo di purezza del principio attivo;
b)
la natura e il tenore massimo di talune impurezze;
c)
il tipo di prodotto;
d)
le modalità e il settore d’uso, compreso, ove pertinente, l’uso in un articolo trattato;
e)
la designazione delle categorie di utilizzatori;
f)
se del caso, la caratterizzazione dell’identità chimica per quanto riguarda gli stereoisomeri;
g)
altre condizioni particolari sulla base della valutazione delle informazioni relative a quel principio attivo;
h)
la data di approvazione del principio attivo e la scadenza dell’approvazione.
4. L’approvazione di un principio attivo non comprende i nanomateriali, salvo dove esplicitamente indicato.
Storico versioni
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