Art. 4

Condizioni per l’approvazione

In vigore dal 22 mag 2012
Condizioni per l’approvazione 1.   Un principio attivo è approvato per un periodo iniziale di durata non superiore a dieci anni, se si può supporre che almeno un biocida che lo contiene rispetti i criteri stabiliti all’, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto dei fattori di cui all’, paragrafi 2 e 5. Un principio attivo contemplato dall’ può essere approvato solo per un periodo iniziale non superiore a cinque anni. 2.   L’approvazione di un principio attivo è limitata ai tipi di prodotto per i quali sono stati forniti dati pertinenti a norma dell’. 3.   L’approvazione specifica le seguenti condizioni, ove opportuno: a) il grado minimo di purezza del principio attivo; b) la natura e il tenore massimo di talune impurezze; c) il tipo di prodotto; d) le modalità e il settore d’uso, compreso, ove pertinente, l’uso in un articolo trattato; e) la designazione delle categorie di utilizzatori; f) se del caso, la caratterizzazione dell’identità chimica per quanto riguarda gli stereoisomeri; g) altre condizioni particolari sulla base della valutazione delle informazioni relative a quel principio attivo; h) la data di approvazione del principio attivo e la scadenza dell’approvazione. 4.   L’approvazione di un principio attivo non comprende i nanomateriali, salvo dove esplicitamente indicato.
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Condizioni per l’approvazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo