Art. 32

Autorizzazione in base al riconoscimento reciproco

In vigore dal 22 mag 2012
Autorizzazione in base al riconoscimento reciproco 1.   Le domande di riconoscimento reciproco di un’autorizzazione nazionale sono presentate secondo le procedure di cui all’ (riconoscimento reciproco in sequenza) o all’ (riconoscimento reciproco in parallelo). 2.   Fatto salvo l’, tutti gli Stati membri che ricevono domande di riconoscimento reciproco di un’autorizzazione nazionale per un biocida autorizzano, in conformità e nell’osservanza delle procedure di cui al presente capo, il biocida secondo gli stessi termini e alle stesse condizioni.
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