Art. 30

Valutazione delle domande

In vigore dal 22 mag 2012
Valutazione delle domande 1.   Entro 365 giorni dalla convalida di una domanda ai sensi dell’, l’autorità competente ricevente decide se rilasciare un’autorizzazione a norma dell’. Essa tiene conto dei risultati della valutazione comparativa effettuata in conformità dell’, ove applicabile. 2.   Qualora per effettuare la valutazione risultino necessarie informazioni supplementari, l’autorità competente ricevente chiede al richiedente di trasmettere tali informazioni entro un termine preciso. Il periodo di 365 giorni di cui al paragrafo 1 è sospeso dalla data della richiesta fino alla data in cui l’autorità stessa riceve le informazioni. La sospensione non supera 180 giorni in totale a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. Qualora il richiedente non trasmetta le informazioni richieste entro il termine stabilito, l’autorità competente ricevente respinge la domanda e ne informa il richiedente. 3.   Entro il periodo di 365 giorni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente ricevente: a) redige una relazione che sintetizza le conclusioni della propria valutazione e le ragioni per cui ha autorizzato, o rifiutato di autorizzare, il biocida («relazione di valutazione»); b) trasmette una copia elettronica del progetto di relazione di valutazione al richiedente, che dispone di trenta giorni di tempo per presentare commenti; e c) tiene debito conto di detti commenti nel mettere a punto la valutazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:528:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione delle domande (Art. 30 Regolamento (UE) 2012/528) — Testo vigente | Portale Normativo