Art. 36
Cooperazione con l’Aesfem
In vigore dal 14 mar 2012
Cooperazione con l’Aesfem
Le autorità competenti collaborano con l’Aesfem ai fini del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Le autorità competenti forniscono senza indugio all’Aesfem tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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