Art. 36

Cooperazione con l’Aesfem

In vigore dal 14 mar 2012
Cooperazione con l’Aesfem Le autorità competenti collaborano con l’Aesfem ai fini del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. Le autorità competenti forniscono senza indugio all’Aesfem tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Cooperazione con l’Aesfem (Art. 36 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo