Art. 37

Cooperazione in caso di richiesta di ispezioni o indagini in loco

In vigore dal 14 mar 2012
Cooperazione in caso di richiesta di ispezioni o indagini in loco 1.   L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco. L’autorità competente richiedente informa l’Aesfem di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Quando si tratta di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, l’Aesfem può provvedere e, su richiesta, provvede al loro coordinamento. 2.   Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, essa può: a) effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente; b) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco; c) consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco; d) nominare revisori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco; e) condividere con le altre autorità competenti compiti specifici collegati all’attività di vigilanza. 3.   L’Aesfem può incaricare le autorità competenti di assolvere specifici compiti di indagine e ispezioni in loco, se le informazioni siano ragionevolmente necessarie per permettere all’Aesfem di esercitare un potere espressamente conferitogli dal presente regolamento.
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Cooperazione in caso di richiesta di ispezioni o indagini in loco (Art. 37 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo