Art. 36 · Cooperazione con l’Aesfem

Art. 36

Cooperazione con l’Aesfem

In vigore dal 14 mar 2012
Cooperazione con l’Aesfem Le autorità competenti collaborano con l’Aesfem ai fini del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. Le autorità competenti forniscono senza indugio all’Aesfem tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
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