Art. 1

Obiettivo dell'Unione

In vigore dal 8 mar 2012
Obiettivo dell'Unione 1.   L’obiettivo dell’Unione di cui all’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003 riguardante la riduzione della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne, (“obiettivo dell’Unione”) è quello di ridurre all'1% o meno la percentuale annua massima dei branchi di polli da carne che rimangono positivi per la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium entro il 1 dicembre 2011. Per quanto riguarda la Salmonella typhimurium monofasica, sono inclusi nell'obiettivo dell'Unione i sierotipi con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-. 2.   Il metodo di prova necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell'obiettivo dell'Unione è definito nell'allegato ("metodo di prova").
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