Art. 2

Riesame dell'obiettivo dell'Unione

In vigore dal 8 mar 2012
Riesame dell'obiettivo dell'Unione La Commissione riesamina l'obiettivo dell'Unione tenendo conto delle informazioni raccolte per mezzo del metodo di prova e secondo i criteri di cui all', paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 2160/2003.
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