Art. 1
Obiettivo dell'Unione
In vigore dal 8 mar 2012
Obiettivo dell'Unione
1. L’obiettivo dell’Unione di cui all’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2160/2003 riguardante la riduzione della Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne, (“obiettivo dell’Unione”) è quello di ridurre all'1% o meno la percentuale annua massima dei branchi di polli da carne che rimangono positivi per la Salmonella enteritidis e la Salmonella typhimurium entro il 1 dicembre 2011.
Per quanto riguarda la Salmonella typhimurium monofasica, sono inclusi nell'obiettivo dell'Unione i sierotipi con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-.
2. Il metodo di prova necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell'obiettivo dell'Unione è definito nell'allegato ("metodo di prova").
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:200:oj#art-1