Art. 2
Domanda di riconoscimento
In vigore dal 23 feb 2012
Domanda di riconoscimento
1. Qualsiasi entità pubblica o privata (società, ente, azienda, impresa, istituzione o autorità) legalmente stabilita nell’Unione, può inviare alla Commissione una domanda di riconoscimento in quanto organismo di controllo.
L’entità invia la domanda in una lingua ufficiale dell’Unione unitamente ai documenti elencati in allegato.
2. Per essere riconosciuto in quanto organismo di controllo, il richiedente è tenuto a dimostrare di rispondere ai requisiti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 995/2010 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento.
3. La Commissione rilascia un’attestazione per l’avvenuto ricevimento della domanda e fornisce al richiedente un numero di riferimento entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
La Commissione comunica inoltre al richiedente un limite di tempo indicativo entro il quale prenderà una decisione in merito alla domanda. Essa informa il richiedente qualora, dovendo reperire informazioni aggiuntive o documenti utili ai fini della valutazione della domanda, sia necessario modificare il limite di tempo indicato.
4. Qualora la Commissione non adotti una decisione in merito al riconoscimento o al respingimento della domanda entro tre mesi dal ricevimento della stessa o, se posteriore, dalla sua ultima comunicazione scritta al richiedente, essa è tenuta ad informare per iscritto il richiedente in merito all’andamento della valutazione della sua domanda.
Il primo comma del presente paragrafo può applicarsi più di una volta al trattamento di una domanda.
5. La Commissione trasmette una copia della domanda e dei documenti giustificativi alle autorità competenti interessate, che possono esprimere commenti in merito entro un mese dalla data di trasmissione.
Storico versioni
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