Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 feb 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 995/2010, si intende per:
1)
«autorità competenti interessate», le autorità competenti degli Stati membri nei quali è stabilito legalmente un organismo di controllo o un organismo che chiede il riconoscimento in quanto organismo di controllo, o nei quali tale organismo fornisce i servizi o intende fornire i servizi definiti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
2)
«titoli», i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità di un dato Stato designata in base a disposizioni legislative o amministrative di detto Stato, i quali certificano il completamento di una formazione per l’esercizio di una professione;
3)
«esperienza professionale», l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione.
Storico versioni
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